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25 Ottobre 2012
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Novità
il 31 Dicembre 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, come previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/08) Pertanto, tutti i datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, perché titolari di aziende fino a dieci lavoratori, dovranno necessariamente elaborare il DVR entro e non oltre il 31/12/2012. Dopo tale data, infatti, l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, che in tali aziende ha finora sostituito il documento di valutazione, non potrà più essere considerata valida (Art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08). Ricordiamo che l’obbligo di redigere il DVR spetta a tutte le aziende in cui è presente anche un solo lavoratore oppure vi sono soci lavoranti. L’omessa o l’incompleta valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro comportano per il datore di lavoro la sanzione dell’arresto da 3 a 8 mesi o l’ammenda da 1.000 a 6.400 euro.
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